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D.L. ANTIFRODI: ESTENSIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’

Il Decreto Legge 157/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 Novembre 2021 estende l’applicazione del visto di conformità in relazione ai diversi Bonus Casa. Prima di analizzare i cambiamenti intervenuti nelle due macrocategorie di Buons (Superbonus 110% e Bonus Minori), giova ricordare che quando menzioniamo il visto di conformità intendiamo due tipologie di attestazioni:

  • L’attestazione di congruità delle spese sostenute.

  • Il visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.

Il primo documento viene rilasciato da un Tecnico Abilitato mentre il secondo dagli iscritti all’albo Dottori Commercialisti, Ragionieri e Periti Contabili, dai Consulenti del Lavoro, dai Caf o dagli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Come detto, il D.L. 157 interviene sia sul Superbonus 110% che su tutti gli altri bonus minori. Nel dettaglio:


SUPERBONUS 110%

Il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese è ora richiesto anche quando il contribuente utilizza il beneficio direttamente in detrazione in dichiarazione dei redditi.

In precedenza tali attestazioni erano richieste solamente in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura.

Qualora il contribuente presenti direttamente la dichiarazione dal sito dell’Agenzia delle Entrate o al sostituto di imposta non è richiesto il visto di conformità.


ALTRI BONUS “MINORI”


La novità di maggior impatto riguarda i bonus minori quali gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.


Per questi interventi non era richiesto il visto di conformità qualsiasi fosse stata la modalità di fruizione del beneficio, con l’introduzione dell’articolo 1 comma 2 del D.l. 157 si rendono indispensabili l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute nel caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

Non sono richiesti nel caso di utilizzo del beneficio in dichiarazione dei redditi.


I CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


Il Decreto in commento attribuisce nuovi poteri di controllo all’Agenzia delle Entrate. Questa può, entro 5 gg lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione del credito, sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

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